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Sulla Gazzetta ufficiale europea del 23 dicembre 2008 è stata pubblicata la Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
Il provvedimento adegua una serie di atti comunitari al regolamento (CE) n. 1272/2008 che dispone l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno della Comunità. Tale regolamento che sostituirà la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose), e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999 (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi), modifica anche la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, sui prodotti cosmetici
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➢ I termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;
➢ All’articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (*), o nell’allegato IX della presente direttiva.
➢ Dal 1° dicembre 2010, l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 ter
È vietato l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*). A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata accettabile per l’utilizzo nei prodotti cosmetici.
➢ Dal 1° dicembre 2010, all’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), secondo comma, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.»;
➢ Nell’allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.»
La direttiva, entrata in vigore il 12 gennaio 2009, dovrà essere attuata in ogni stato membro entro il 1° aprile 2010 mentre le disposizioni in essa collegata dovranno essere applicate a partire dal 1° giugno 2009
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Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 febbraio 2009, è stata pubblicata la Direttiva della Commissione 2009/6/CE del 4 febbraio 2009 che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE in tema di prodotti cosmetici.
La direttiva introduce in allegato II, le sostanze:
1370.Diethylene glycol (DEG), per il livello delle tracce si veda l'allegato III
N. CAS 111-46-6
N. CE 203-872-2
1371. Phytonadione [INCI], Phytomenadione [INN] – (Vitamina K)
N. CAS 84-80-0/81818-54-4;
N. CE 201-564-2»
e introduce in allegato III, parte prima, regolamentandone quindi l’utilizzo delle sostanze:
• toluene (CMR categoria 3)
• dietilen glicole monobutiletere(DEGB)
• etilen glicole monobutiletere (EGBE).
La direttiva entra in vigore il 25 febbraio 2009 e deve essere adottata e pubblicata dagli Stati membri entro il 5 agosto 2009.
Le disposizioni fissate dalla direttiva devono essere applicate a decorrere dal 5 novembre 2009, escluso per il toluene per il quale è prevista l’applicazione delle nuove norme a decorrere dal 5 febbraio 2010.
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