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L’ETICHETTATURA AI SENSI DEL REG. CE 834/2007 E DEL REG. CE 889/2008 E IL NUOVO LOGO BIOLOGICO DELL'UE
Massimo Govoni
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L’argomento è trattato sia nel reg. CE 834/2007, al TITOLO IV, con gli articoli 23, 24, 25 e 26, sia nel reg.CE 889/2008 al TITOLO III – CAPO 1, 2 e 3.
Del primo, particolarmente interessante è il contenuto dei primi tre articoli, poiché sono quelli che contengono le informazioni utili agli operatori, e perché in questi troviamo le novità di forte impatto per le aziende. Nel secondo, si trovano alcune precisazioni, e l’indicazione di deroghe al 1° Luglio 2010, per l’applicazione di alcune prescrizioni.
Infine, un altro regolamento, il reg. CE 967/2008, prevede, per alcune importanti novità contenute nel reg. CE 834/2007,tempi di adeguamento posticipati al 1° Luglio 2010.
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REG. CE 834/2007
Articolo 23 - Uso di termini riferiti alla produzione biologica
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Paragrafo 1
Con la nuova normativa, è finalmente possibile definire direttamente l’alimento come biologico e non più attraverso il riferimento al metodo di produzione agricolo (art. 5 EX reg. CEE 2092/91); sono inoltre utilizzabili le abbreviazioni bio ed eco.
Paragrafo 2
Il termine biologico, può essere utilizzato solo per i prodotti ottenuti conformemente a questo regolamento. Naturalmente, questo stesso termine, può essere liberamente utilizzato per identificare i prodotti diversi da quelli agricoli, diversi dagli alimenti o dai mangimi, o per quei prodotti che non hanno alcun legame con la produzione biologica.
Paragrafo 3
Il termine biologico, non può essere utilizzato per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.
Questo paragrafo chiarisce definitivamente il tema dell’OGM. Esso sancisce, infatti, che l’elemento di discrimine per poter etichettare un prodotto come biologico, non è che questo sia privo di OGM, definizione di per sé inapplicabile, a causa dei limiti strumentali di rilevazione; l’elemento di discrimine è, dunque, un altro: non si può etichettare un prodotto come biologico se questo deve essere etichettato come contenente OGM. E questa definizione è applicabile, poiché esiste una normativa che definisce quando un prodotto deve essere definito OGM e quando non lo è, fissando una soglia, misurabile, dello 0,9%, al di sotto della quale la presenza è definita come contaminazione accidentale.
Senza entrare nel merito della polemica in corso da mesi in Italia, sulla soglia dello 0,9%, ci limitiamo a ricordare che già la norma prevede la possibilità di valutare soglie specifiche per il biologico; infatti, nel reg CE 834/2007, all’Articolo 41 - Relazione al Consiglio, si dice che entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione che, in base all’esperienza acquisita dall’applicazione del regolamento, valuterà tra altri argomenti, anche “[...] la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico”. Aggiungendo poi, che “la Commissione, se del caso, correda la relazione di proposte pertinenti”.
Paragrafo 4
Anche qui, una semplificazione chiarificatrice. C’è solo un caso in cui un prodotto può essere definito biologico, nella denominazione di vendita, e cioè quando almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola che lo compongono, è biologico. In caso di una percentuale <95%, qualsiasi essa sia, il termine biologico può essere riportato solo nell’elenco degli ingredienti e non nel campo visivo di vendita.
Unica eccezione a questa regola così netta, riguarda i prodotti che hanno, quale ingrediente principale, un prodotto della caccia o della pesca. In questo caso, infatti, se tutti gli altri ingredienti di origine agricola presenti, sono biologici, allora è possibile indicare nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, il termine biologico.
In tutti i casi, nell’elenco degli ingredienti, deve essere indicato quali sono quelli biologici.
Per i prodotti con meno del 95% di ingredienti biologici, e per quelli della caccia e della pesca, valgono, inoltre, altre prescrizioni: il riferimento al metodo di produzione biologico può comparire solo in relazione agli ingredienti biologici; e deve essere riportata un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici sul totale di quelli di origine agricola.
Tutte e due i riferimenti, devono avere dimensioni e tipo di carattere di stampa, identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.
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REG. CE 834/2007
Articolo n. 24 - indicazioni obbligatorie
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Paragrafo 1 - Lettera a)
Quando nell’etichettatura si usa il termine biologico, deve essere riportato il numero di codice dell’OdC dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente.
Paragrafo 1 - Lettera b)
Sull’etichetta compare il logo comunitario. Per questa indicazione, però, è prevista una deroga al 1° Luglio 2010, contenuta nel reg. 967/2008, articolo n. 1.
L’uso obbligatorio è, dunque, spostato al 1° Luglio 2010. Nel frattempo, può sempre essere usato, a titolo facoltativo, l’attuale logo UE previsto dal reg. CEE 2092/91.
Infine, l’uso del logo non è obbligatorio, quando si tratta di etichettatura di prodotti importati da paesi terzi.
Paragrafo 1 - Lettera c)
Nell’etichetta compare il luogo d’origine delle materie prime. Anche per questa indicazione, però, è prevista una deroga al 1° Luglio 2010, contenuta sempre nel reg. 967/2008.
Questo obbligo, previsto quando si usa il logo UE, è di grande importanza perché introduce un elemento di tracciabilità molto utile per il consumatore.
Si tratta, appunto, dell’indicazione del luogo dove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Questa indicazione deve comparire nello stesso campo visivo del logo e deve essere così formulata: Agricoltura UE quando la materia prima è stata coltivata in Europa, Agricoltura non UE, quando essa è stata coltivata in paesi terzi, e Agricoltura UE/non UE quando è presente materia prima coltivata sia in Europa, sia in paesi terzi.
Può anche essere indicato, in sostituzione o ad integrazione della suddetta dicitura, il nomedello Stato di origine, ma solo se tutta la materia prima agricola presente nell’alimento, è stata coltivata in quel paese.
Infine, per l’uso di tale dicitura d’origine, possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti, purché la loro quantità totale sia inferiore al 2% in peso delle materie prime di origine agricola.
Questo è quanto, per ciò che riguarda l’articolo n. 24. E’ utile a questo punto, fare alcune considerazioni più generali sul contenuto di questo articolo.
La più importante conseguenza, è che ogni Stato membro deve dare un numero di codice ad ogni organismo di controllo, e questo in Italia, è un problema perché da noi tali organismi, non sono identificati con un numero, ma con delle lettere (tre, per l’esattezza).
Inoltre, come vedremo più avanti, il reg. CE 889/2009, introduce un altro elemento di novità (articolo n. 58): il codice numerico dovrà essere affiancato da un riferimento al termine biologico, come bio o eco.
Questo penalizza gli organismi di controllo e, soprattutto, gli operatori, perché comporterà importanti costi d’adeguamento e in certi casi anche di smaltimento di vecchie etichette e confezioni.
Anche su questo aspetto, comunque, è prevista una deroga al 1° Luglio 2010, stabilita dal reg. CE 889/2008 (Capo 2 - Disposizioni transitorie e finali) che permetterà, non appena il Ministero si sarà espresso sull’argomento, di cominciare il percorso di adeguamento, continuando, nel frattempo, nello smaltimento delle vecchie etichette e confezioni.
All’articolo 95 - Misure transitorie, il Paragrafo 8, recita, infatti, che durante un periodo transitorio che termina il 1° luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2092/91 in relazione “al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo”.
Molto importante, poi, per dare continuità operativa alle aziende, è quanto riportato al Paragrafo 9: “i prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1º gennaio 2009 a norma del regolamento CEE n. 2092/91, possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte”.
E ancora, al Paragrafo 10: “il materiale da imballaggio a norma del regolamento CEE n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1º gennaio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007”.
Questi Paragrafi sono fondamentali, poiché danno risposta ad una domandache tutti gli operatori si stanno facendo: cosa fare del prodotto e del materiale da imballo, presente in azienda? Purtroppo, però, c’è una seconda domanda più stringente, ed alla quale, per ora, neppure gli organismi di controllo sanno dare una risposta: come deve essere etichettato un prodotto nuovo, e realizzato dopo il 1° Gennaio 2009? A questa, tenteremo di dare una risposta nelle conclusioni.
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REG. CE 834/2007
Articolo n. 25 - loghi di produzione biologica
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Paragrafo 1
Sancisce due principi: uno dovuto, l’altro affatto scontato.
Il primo principio è che il marchio comunitario si può usare solo se il prodotto è conforme alla normativa in questione. Il secondo è che il marchio non si può usare per i prodotti in conversione, né per quelli con meno del 95% di ingredienti biologici, né per quelli che hanno come ingrediente principale un prodotto della caccia e della pesca.
Paragrafo 2
L’uso del logo comunitario per i prodotti etichettati come biologici, non esclude quello di altri marchi nazionali o privati. |
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Passando al reg. CE 889/08, oltre a quanto già visto, in ordine alle deroghe, troviamo altre disposizioni relative all’etichettatura. L’argomento trova spazio al TITOLO III, composto da:
Capo 1- Logo comunitario. Articolo n. 57 logo comunitario. Articolo n. 58 condizioni per l’utilizzo del numero di codice e del luogo d’origine (deroga al 1° Luglio 2010).
Capo 2 - Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi. Articolo n. 59 Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita. Articolo n. 60 Indicazioni sui mangimi trasformati. Articolo n. 61 Condizioni per l’uso delle indicazioni sui mangimi trasformati.
Capo 3 - Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura. Articolo n. 62 Prodotti di origine vegetale in conversione.
Di questi articoli, vi segnaliamo, alcuni del Capo 1, 2 e 3, di più generale interesse.
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REG. CE 889/08
Capo 1- logo comunitario
Articolo n. 57 – logo comunitario
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| Questo articolo stabilisce che il logo da utilizzare, è quello previsto dalla presente normativa. Ma, come abbiamo visto, l’articolo oggi non è ancora applicato, poiché soggetto a deroga al 1° Luglio 2010. Nel frattempo, si continua ad usare quello previsto dal reg. CEE 2092/91. |
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REG. CE 889/08
Capo 1- logo comunitario
Articolo n. 58 - condizioni per l’utilizzo del numero di codice e del luogo di origine
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Questo articolo, anch’esso soggetto a deroga al 1° Luglio 2010, definisce come deve essere identificato il codice numerico dell’OdC.
Paragrafo 1
Il codice numerico dell’OdC:
a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro: "IT";
b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico: "BIO";
c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente: "TRE CIFRE".
Inoltre, dà indicazioni su come deve essere collocato in etichetta:
d) è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE, se questo compare in etichetta.
Paragrafo 2
L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto (già visto nell'articolo n. 24, paragrafo 1, lettera c, del reg. CE n. 834/2007), è collocata immediatamente sotto il numero di codice dell’OdC.
Dunque, la corretta composizione di un’etichetta, in particolare nel caso dell’uso del logo UE, prevede che l’operatore rispetti la seguente disposizione:
logo UE e nello stesso campo visivo;
codice dell’OdC e, immediatamente sotto questo;
indicazione del luogo dove sono state coltivate le materie prime di origine agricola. |
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REG. CE 889/08
Capo 2 - disposizioni transitorie e finali
Articolo 95 - misure transitorie
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Il regolamento permette che i prodotti ottenuti, confezionati ed etichettati prima del 1 luglio 2010, siano commercializzati come biologici fino ad esaurimento delle scorte.
Inoltre, il materiale di imballaggio realizzato conformemente al regolamento CEE 2092/91 o al regolamento 834/07, potrà continuare ad essere utilizzato fino al 1 luglio 2012 a condizione che il prodotto in esso contenuto sia conforme al regolamento 834/07.
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REG. CE 889/08
Capo 3 - altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura
Articolo 62 - prodotti di origine vegetale in conversione
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Il regolamento autorizza, come in passato, la valorizzazione commerciale anche dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione all’agricoltura biologica. Pone, evidentemente, delle condizioni. In primo luogo la dicitura autorizzata è una sola ed è indicata esplicitamente: prodotto in conversione all'agricoltura biologica. Inoltre vi sono condizioni che riguardano il prodotto, che devono essere rispettate: deve essere stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto; e il prodotto deve contenere un solo ingrediente vegetale di origine agricola.
Sono poi indicate alcune condizioni per la realizzazione dell’etichetta: la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione; e la la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo [...].
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