Chiarimenti sulla conversione delle aziende zootecniche al metodo di produzione biologico
Franco Schiatti
Le aziende zootecniche che intendono entrare nel sistema di controllo per le produzioni biologiche, hanno due possibilità di scelta sul percorso da intraprendere per la conversione del loro bestiame.
Il primo è quello della notifica separata fra terreni e animali, in conformità alle norme generali sancite dall’art. 11 del RCE 834/07 (“...Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica....”).
La seconda possibilità è quella di notificare contemporaneamente l’intera attività produttiva aziendale, compresi terreni e animali, come previsto all’art. 38 punto 2 del RCE 889/08 (“....2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l’area utilizzata per l’alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione....”)
Prendendo in esame il primo caso, ove l’azienda entra con la parte vegetale ed in successione con la parte zootecnica, gli animali e i loro prodotti potranno essere venduti come biologici dopo aver trascorso il periodo di conversione e rispettato le condizioni definite all’art. 38 punto 1 del RCE 889/08 (“...,1. Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2 e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:
a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
d) 6 settimane per le galline ovaiole....”)
Se teniamo in considerazione che il periodo di conversione degli animali è normalmente inferiore ai tempi di conversione imposti ai terreni, ne consegue che il bestiame dovrà essere nutrito, nell’ambito del primo anno, con alimenti di provenienza extra-aziendale e, nel caso di erbivori, per la maggior parte acquisiti da aziende biologiche principalmente situate nella stessa regione.
Questa ipotesi, infatti, esclude la possibilità di utilizzare nell’allevamento le produzioni vegetali di origine aziendale, se non limitatamente alla quota del 20% annuo, alle condizioni poste all’art. 21 RCE 889/08 (“...2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggiere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica...”), eventualmente aumentate del 5% annuo per i non erbivori fino al 31/12/2011(art. 43 RCE 889/08).
Nel primo anno, a partire dalla data di notifica, la gran parte della produzione vegetale coltivata sui terreni aziendali deve essere ceduta a terzi e i mangimi o le materie prime necessarie all’alimentazione del bestiame devono essere acquisite.
E’ evidente che l’opzione di notificare separatamente ed in successione rapida la produzione vegetale e poi quella animale, è praticabile vantaggiosamente dagli allevamenti basati sull’approvvigionamento esterno degli alimenti.
Questo accade in particolare per l’allevamento del bestiame non erbivoro che viene razionato principalmente con mangimi o materie prime per mangimi acquistate all’esterno dell’azienda,
Soprattutto gli allevamenti avicoli e suinicoli possono usufruire di questa metodologia d’ingresso nel sistema di controllo, ottenendo produzioni zootecniche biologiche in tempi uguali ai periodi di conversione degli animali allevati.
Altro aspetto da tenere in considerazione è che le aree utilizzate per i parchetti, consentono l’approvvigionamento diretto da parte degli animali di quantità di alimenti nettamente inferiori al 20% oggi ammesso come proveniente dal primo anno di conversione. Questo può rendere superflua la richiesta di riduzione del periodo di conversione per le aree all’aperto, ricoperte di vegetazione e utilizzate per la stabulazione.
Nel secondo caso, in cui viene notificata l’intera attività aziendale, di produzione vegetale e produzione zootecnica, si applica la conversione simultanea di terreni e animali. Dal testo del p. 2 dell’art 38 appare evidente che se sono presenti in azienda animali non biologici all’inizio del periodo di conversione, la conversione simultanea diviene la strada obbligata perchè i prodotti aziendali possano essere considerati biologici.
Il Regolamento non definisce l’entità del periodo di conversione nel suo complesso, che per logica dovrebbe essere la somma dei due periodi di conversione (terreni + animali), ma offre la possibilità di ridurre a due anni l’intera conversione aziendale se il bestiame è alimentato essenzialmente con prodotti ricavati dall’unità di produzione vegetale connessa all’allevamento.
Ciò si applica solamente a quanto presente nell’unità all’atto della notifica.
Ne consegue che gli animali devono essere nutriti principalmente con alimenti aziendali fin dalla data di prima notifica, comprese le scorte e/o le produzioni al primo anno di conversione, senza alcuna limitazione nei rapporti fra le diverse categorie e nel razionamento giornaliero o annuale.
Gli alimenti somministrati che provengono dall’esterno dell’unità di produzione devono invece essere di origine biologica e/o in conversione, questi ultimi in ragione massima del 30%.
I vantaggi di scegliere la notifica simultanea ricadono soprattutto sugli allevamenti di erbivori con prevalente utilizzo delle risorse aziendali per la nutrizione della mandria, dando l’opportunità all’operatore di utilizzare le scorte di foraggi e mangimi prodotti in precedenza e stoccati in azienda al momento dell’ingresso nel sistema biologico.