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News del 08/03/2010

Chiarimenti applicativi DM zootecnia

 

CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO DM N. 18354 DEL 27 NOVEMBRE 2009 PER LE AZIENDE ZOOTECNICHE

 

Franco Schiatti
Le norme che riguardano la zootecnia biologica sono contenute nell’articolo 4 e in parte nell’articolo 7 e contegno da un lato diverse  definizioni sulle parti dei Reg, 834/07 e Reg. 889/08 in cui è richiamato specificatamente l’intervento dello Stato Membro e dall’altro disciplinano aspetti amministrativi e produttivi, fornendo maggiore chiarezza interpretativa alle prescrizioni comunitarie.
Il primo mutamento introdotto è la definitiva abrogazione dei precedenti Decreti di recepimento del Reg. Ce 1804/99 che, se pur in parte superati con l’entrata in vigore della nuova normativa comunitaria sul biologico, hanno mantenuto fino al 8/02/2010 la loro validità per tutte le parti non in contrasto con i Regolamenti europei sul biologico.
Ciò determina una maggior chiarezza e trasparenza della normativa vigente, anche se non certamente esaustiva per gli argomenti trattati; diversi sono, infatti, gli aspetti su cui il legislatore nazionale dovrà ancora intervenire per disciplinare il complesso sistema produttivo che caratterizza la zootecnia Italiana.
Ma vediamo nello specifico quali sono le principali disposizioni in materia.
 
Sarà costituita una banca dati sul sito internet del SINAB (www.sinab.it) per agevolare la diffusione del bestiame allevato con metodo biologico sul mercato nazionale: agli allevatori biologici sarà offerta la possibilità di divulgare la disponibilità di animali certificati, agevolando il collegamento tra le aziende zootecniche. Un’opportunità sorta per consentire il rispetto del Regolamento nel reperire animali biologici, che avvantaggia lo sviluppo della filiera produttiva, dando maggiore trasparenza al mercato.
 
Per la prima costituzione del patrimonio zootecnico in azienda biologica e per il suo rinnovo, entro i limiti del 10% per equini e bovini e del 20% per suini, ovini e caprini con animali convenzionali, non è più necessario richiedere l’autorizzazione delle Regioni o Province autonome: l’allevatore dovrà consultare la banca dati istituita sul sito del SINAB, al fine di accertarsi prioritariamente della disponibilità di animali biologici adeguati alle caratteristiche del proprio indirizzo produttivo; qualora manchino gli animali richiesti, l’operatore potrà rivolgersi al mercato convenzionale, stampando i dati rilevati sul sito internet come giustificativo in caso di controllo od eventualmente conservando la comunicazione del produttore biologico sulla terminata disponibilità degli animali.
 
Per introdurre in azienda femmine nullipare di mammiferi non biologici fino al 40% dei capi adulti allevati, cambia la procedura per ottenere l’autorizzazione dell’Autorità competente: l’azienda interessata all'ottenimento della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta la richiesta di nulla-osta alle Regioni o Province autonome di competenza. Se l’autorità competente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, non esprime parere negativo, l’operatore può procedere all’acquisto degli animali.
 
La definizione del termine “estensione significativa dell’azienda” citata alla lettera a) p.4 art. 9 RCE 889/08 non è più limitata all’estensione territoriale dall’azienda: per estensione significativa si devono quindi intendere tutti i fattori di produzione inerenti l’allevamento, compresi gli animali; potrà usufruire di questa deroga l’operatore che intende incrementare il proprio patrimonio oltre il 20% per bovini ed equini ed oltre il 30% per suini, ovini e caprini, mantenendo il corretto rapporto fra i diversi fattori di produzione aziendali come strutture, terreni, ecc. Il legislatore ha inteso estendere la possibilità di incrementare l’attività produttiva, in modo significativo, anche alle aziende gia dotate di superfici agricole in esubero rispetto ai capi allevati, rendendo più omogenea l’applicazione della deroga. In questo caso, però, non è ammesso considerare nell’estensione aziendale, eventuali terreni per i quali sono stati stipulati accordi di smaltimento delle deiezioni in eccesso.
 
Si modifica il rapporto UBA/SAU per la valutazione del carico di bestiame: il calcolo del numero massimo di animali allevati in azienda, fino ad oggi effettuato in base all’allegato IV del Reg. Ce 889/08, sarà stabilito dalle Regioni e Province autonome attraverso la definizione del numero di animali adulti equivalenti a 170 unità di azoto/ettaro. Il Decreto prevede che siano le singole Autorità competenti ad emanare le tabelle di carico bestiame corrispondente al limite massimo di azoto distribuibile con le deiezioni. Questo consentirà di inserire altre specie attualmente non presenti in allegato IV, facilitando inoltre il calcolo da parte degli allevatori.
 
Viene superato il concetto di “comprensorio: con l’abrogazione dei precedenti Decreti sulla zootecnia biologica, la “regione” diventa l’ambito territoriale a cui l’operatore deve fare riferimento per reperire la maggior parte degli alimenti necessari a nutrire la mandria aziendale. Per gli erbivori, il Reg. Ce 889/08 obbliga l’operatore a produrre in azienda o a rivolgersi alle aziende della stessa regione, per ottenere la quota principale della razione annuale. Nell’attuale disposizione normativa, però, il termine “regione” non viene ulteriormente specificato, quindi si presume debba riferirsi alla identificazione dell’area politica in cui è suddiviso il nostro paese.
 
Decade il limite minimo del 35% per gli alimenti prodotti in azienda e/o nel comprensorio: per gli allevatori di animali non erbivori cessa l’obbligo di dimostrare l’origine territoriale degli alimenti, lasciando all’operatore una più ampia possibilità di scelta nel reperimento delle materie prime e dei mangimi, sul mercato biologico.
 
Decade la specifica relativa all’obbligo del pascolamento anche limitatamente ad una fase del ciclo produttivo: tutti gli erbivori devono usufruire del pascolo ogni qual volta le condizioni lo consentano.
 
Le operazioni quali la decornazione, la spuntatura del becco, la recisione della coda, ecc (art 18 p.1 RCE 889/08) non devono più essere autorizzati dall’Autorità competente: sono consentite solo previo parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio e tali pratiche dovranno essere comunicate all’Organismo di controllo. L’operatore terrà a disposizione del controllo la documentazione rilasciata dal veterinario.
 
Decade l’obbligo della richiesta di deroga per l’introduzione di pulcini convenzionali con meno di tre giorni di età: per la prima costituzione, il rinnovo, la ricostituzione del patrimonio avicolo è concessa dal Decreto in oggetto, in termini generali, la deroga per introdurre pulcini non biologici di età inferiore ai tre giorni.
 
Stabilito il numero massimo di pollastrelle allevabile in ciascun ricovero: gli allevatori di pollastrelle destinate alla produzione di uova dovranno rispettare il numero massimo di 3000 capi per singolo ricovero.
 
Terminate le restrizioni relative all’uso dei farmaci antiparassitari: i trattamenti antiparassitari non sono più limitati per numero e per periodo di sospensione; permane però, per tutti i farmaci, l’obbligo del rispetto del periodo di sospensione doppio a quello indicato in etichetta.
 
Decaduto il divieto di utilizzo delle vitamine di sintesi per i monogastrici: agli animali monogastrici è consentita la somministrazione alimentare di vitamine di sintesi identiche a quelle naturali; non ancora concessa, però, l’autorizzazione all’uso delle vitamine di sintesi A,D,E per i ruminanti.
 
La cera trasformata può mantenere le indicazioni biologiche unicamente se ottenuta da operatori inseriti nel sistema di controllo biologico: le cererie che lavorano la cera proveniente da aziende biologiche per la preparazione dei telaini, e che li rivendono agli apicoltori biologici, devono essere inserite nel sistema di controllo come preparatori.
 
Autorizzata la stabulazione fissa nelle aziende fino a 30 UBA: non è più necessario inoltrare la richiesta di deroga all’autorità competente, o all’organismo di controllo, per praticare la stabulazione fissa nelle piccole aziende in quanto l’autorizzazione è concessa dal Decreto; permangono però gli obblighi di condurre gli animali al pascolo o a far loro praticare regolare movimento fisico all’aperto, almeno due volte alla settimana.
Questi i principali mutamenti a cui occorre adeguarsi nella gestione degli allevamenti biologici e che, nel complesso, migliorano e semplificano il processo produttivo rispetto all’applicazione delle precedenti norme di attuazione del vecchio “2092/91”.
 
Anche gli aspetti burocratici subiscono una svolta mirata e più funzionale al metodo di qualificazione delle produzioni. Risalta, cioè, il concetto di autocontrollo che l’operatore è chiamato dapprima a definire attraverso gli impegni descritti nella relazione tecnica e poi ad applicare con il suo operato, registrandone successivamente i risultati. In sostanza, un diverso modo di concepire gli obblighi imposti dalla normativa biologica, che si traduce in opportunità imprenditoriale e valorizza il prodotto aziendale verso il consumatore.


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