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News del 03/01/2010

DM 27-11-2009: i cambiamenti in zootecnia

 

DM 27 novembre 2009

Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici
 
 
 I principali cambiamenti introdotti in campo zootecnico
Franco Schiatti & Massimo Govoni
L’articolo 4, e parte dell’articolo 7, del Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009, definiscono le norme e le procedure da applicare nella conduzione degli allevamenti biologici.
Già dal primo gennaio 2009 molte norme più restrittive contenute nei DM di attuazione del regolamento CE 1804/99, erano state superate con l’applicazione dell’art 34 del regolamento CE 834/07, ma dall’entrata in vigore del nuovo DM, tali decreti saranno definitivamente abrogati.
Ma cosa cambia complessivamente per gli allevatori nella gestione degli animali allevati in azienda?
Vediamo, di seguito, una ricognizione sintetica dei mutamenti introdotti.
 
Decade il rapporto UBA/SAU per la valutazione del carico di bestiame: il calcolo del numero massimo di animali allevati in azienda, sarà stabilito dalle Regioni e Province autonome attraverso la definizione del numero di animali adulti equivalenti a 170 unità di azoto/ettaro.
Viene superato il concetto di comprensorio, sostituito dal termine “regione” sia per lo spandimento di effluenti in eccesso, sia per il reperimento di alimenti di origine extra-aziendale destinato agli erbivori.
Decade il limite del 35% degli alimenti prodotti in azienda e/o nel comprensorio per gli animali non erbivori: per gli erbivori rimane il limite minimo del 50% degli alimenti di origine agricola che devono provenire dall’azienda e/o da altre aziende dalla stessa regione.
Decade la specifica relativa all’obbligo del pascolamento anche limitatamente ad una fase del ciclo produttivo: tutti gli erbivori devono usufruire del pascolo ogni qual volta le condizioni lo consentano.
Le operazioni quali la decornazione, la spuntatura del becco, la recisione della coda, ecc (art. 18 p.1 regolamento CE 889/08) non devono più essere autorizzati dall’Autorità competente: sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio e comunicate all’Organismo di controllo.
Per la prima costituzione del patrimonio zootecnico e per il rinnovo entro i limiti del 10% per equini e bovini e del 20% per suini, ovini e caprini, non è più necessaria l’autorizzazione dell’Autorità competente: sarà necessario consultare la banca dati sul sito del SINAB, al fine di garantire la non disponibilità di animali biologici, eventualmente conservando la stampa dei dati rilevati come giustificativo in caso di controllo.
Per introdurre animali non biologici fino al 40% del patrimonio zootecnico, cambia la procedura per ottenere l’autorizzazione dell’Autorità competente: l’allevatore fa richiesta all’Organismo di controllo che, a seguito delle opportune verifiche, la inoltra alla Regione o Provincia autonoma per il nulla-osta. I tempi per la concessione della deroga potranno essere superiori al mese.
La definizione del termine “estensione significativa dell’azienda” citata alla lettera a) p.4 art. 9 del regolamento CE 889/08, non è più limitata all’estensione territoriale: per estensione significativa si devono intendere tutti i fattori di produzione inerenti l’allevamento, compresi gli animali; usufruirà quindi di questa deroga l’operatore che intende incrementare il proprio patrimonio oltre il 20% per bovini ed equini ed oltre il 30% per suini, ovini e caprini, mantenendo il corretto rapporto fra i diversi fattori di produzione aziendali come strutture, terreni, ecc. L’autorizzazione è concessa dall’Autorità competente.
Decade l’obbligo della richiesta di deroga per l’introduzione di pulcini convenzionali con meno di tre giorni di età: per la prima costituzione, il rinnovo, la ricostituzione del patrimonio avicolo è concessa dal DM, in termini generali, la deroga per introdurre pulcini non biologici di età inferiore ai tre giorni.
Terminate le restrizioni relative all’uso dei farmaci antiparassitari: i trattamenti antiparassitari non sono più limitati per numero e per periodo di sospensione; permane però, per tutti i farmaci, l’obbligo del rispetto del periodo di sospensione doppio a quello indicato in etichetta.
Decaduto il divieto di utilizzo delle vitamine di sintesi per i monogastrici: non ancora concessa, però, l’autorizzazione all’uso delle vitamine di sintesi A,D,E per i ruminanti.
La cera trasformata può mantenere le indicazioni biologiche unicamente se ottenuta da operatori inseriti nel sistema di controllo biologico: le cererie che lavorano la cera proveniente da aziende biologiche per la preparazione dei telaini, e che li rivendono agli apicoltori biologici, devono essere inserite nel sistema di controllo come preparatori.
Questi i principali mutamenti a cui occorre adeguarsi nella gestione degli allevamenti biologici e che, nel complesso, migliorano e semplificano il processo produttivo rispetto all’applicazione delle norme di attuazione del vecchio regolamento CE 2092/91.
 
Anche gli aspetti burocratici subiscono una svolta mirata e più funzionale al metodo di qualificazione delle produzioni; emerge, cioè, il concetto di autocontrollo che l’operatore è chiamato a definire attraverso gli impegni descritti nella relazione tecnica e che applica con il suo operato registrandone successivamente i risultati. In sostanza, un diverso modo di concepire gli obblighi imposti dalla normativa biologica, traducendoli in opportunità imprenditoriale e trasferendoli nella valorizzazione del prodotto aziendale verso il consumatore.
 
 
Questo intervento normativo, però, non è certamente esaustivo per la soluzione delle problematiche che emergono dall’applicazione dei nuovi Regolamenti comunitari, ma è certamente un primo passo nella direzione dello sviluppo della zootecnia biologica nazionale. 

 


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