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News del 12/02/2010

DM 27-11-2009: presentazione del decreto

 

DM 27 novembre 2009
Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici
 
 
Presentazione del nuovo decreto sull’agricoltura biologica
Massimo Govoni & Franco Schiatti
Il 27 novembre scorso, il Ministro Zaia ha firmato il decreto ministeriale con il quale si introducono specifiche prescrizioni e si danno precisazioni interpretative, valide per l’Italia, in ordine al contenuto dei nuovi regolamenti europei sul biologico.

Il decreto è composto da dodici articoli; oltre al primo, dedicato alle premesse e agli obiettivi, i successivi trattano rispettivamente: il campo d’applicazione, le produzioni vegetali, le produzioni animali, i prodotti trasformati, le norme di conversione, le norme di produzione eccezionale, la banca dati delle sementi, l’etichettatura, il controllo, la trasmissione delle informazioni alla Commissione europea, e l’importazione.
Il decreto è poi completato da sette allegati che trattano rispettivamente: elenco delle sostanze corroboranti e potenziatori delle difese naturali dei vegetali, iscrizione alla banca dati delle specie animali, iter di richiesta della riduzione del periodo di conversione, norme per la produzione di pollastrelle, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa, modulistica per la richiesta di autorizzazione all’importazione (prima richiesta e rinnovo).
 
Un decreto molto atteso che riprende alcuni punti della normativa europea per i quali è richiamato l’intervento dello Stato membro, e altri per i quali il Ministero ha ritenuto fossero necessarie specifiche interpretazioni per favorirne la corretta applicazione.
 
Sarà opportuno, allora, scorrere quelli che a nostro avviso sono gli aspetti più interessanti del decreto, sempre in relazione agli obblighi di adeguamento delle aziende. A tal fine, soprassediamo sugli articoli 1 e 2 che non sono di particolare interesse per questo articolo e vediamo i successivi.
 
Articolo 3 - produzione vegetale
In questo articolo è definito, forse con eccessiva meticolosità, come deve essere fatta la rotazione colturale sul territorio italiano. Le regole riportate tendono ad evidenziare l’importanza della successione colturale come elemento primario della salvaguardia della fertilità del suolo. Occorre quindi prestare molta attenzione al suo contenuto in quanto modifica consuetudini e regole precedentemente applicate in biologico.
 
Altro aspetto dell’articolo 3 che segnaliamo, è quello riguardante i documenti giustificativi previsi dalla normativa europea per motivare interventi di fertilizzazione o fitosanitari. Le incombenze previste dal Regolamento per giustificare l’uso di pratiche agricole ritenute rimedio conclusivo di un processo produttivo naturale, sono agevolmente dirottate su documenti già in uso dall’operatore. Qui si ribadisce l’importanza di sviluppare tale argomento nella relazione tecnica che l’azienda deve predisporre per ottenere la certificazione; un ulteriore indicazione, quindi, della cura con cui affrontare la stesura di questo documento, su cui abbiamo già ampiamente scritto in altri articoli che invitiamo a leggere sul nostro sito.
 
Articolo 4 - produzione animale
Gli elementi caratterizzanti le norme di produzione zootecnica, contenute in questa parte, si articolano in diversi punti; considerata la ricaduta dell’applicazione di queste regole sulla gestione degli allevamenti, si rimanda la trattazione ad uno specifico articolo.
 
Articolo 5 - prodotti trasformati
Il decreto da un’importante interpretazione di una definizione presente nella normativa europea; infatti ciò che nel reg. CE 834/07 è definito come “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola” (articolo 19 - par. 2 - lettera a), qui è definito come quello “in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti”. La conseguenza pratica è che per poter definire, ai sensi della normativa sul biologico, un prodotto come alimentare, e dunque poterlo vendere come biologico, o con indicazione degli ingredienti biologici quando questi sono inferiori al 95%, è che detto alimento sia costituito da più del 50% in peso da ingredienti di origine agricola sul totale degli ingredienti che lo compongono.
 
Un secondo importante aspetto, riguarda l’uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne. Questi conservanti, che da anni sono oggetto di discussioni per la loro possibile soppressione, sono oggi ancora autorizzati dalla normativa europea ma a fronte di una deroga che deve essere concessa dallo Stato membro. In questo articolo è definito che l’uso di tali conservanti è concesso senza che le aziende debbano dimostrare alcunché né fare alcuna richiesta, salvo che il loro uso non sia per la produzione di prosciutto con osso e culatelli: in questi casi, infatti, è invece confermato l’obbligo per le aziende di fornire al MiPAAF dimostrazione della inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.
 
Articolo 6 - periodo di conversione
Qui si trovano due precisazioni: una strettamente operativa, relativa a quando si deve intendere iniziato il periodo di conversione delle aziende e una seconda, molto più articolata, che definisce l’iter per la richiesta, la valutazione e la concessione del riconoscimento retroattivo del periodo di conversione. Sono aspetti questi, la cui chiarezza è indispensabile per gli organismi di controllo che sono chiamati ad applicarli in modo univoco.
Di generale utilità può essere sapere che la data di inizio conversione è quella di spedizione della notifica alle autorità pubbliche e all’organismo di controllo scelto; nel caso in cui le due date non coincidano, si dovrà fare riferimento a quella più recente. Ne consegue l’importanza dell’invio contestuale di questo documento, ad entrambe le istituzioni coinvolte.
 
Articolo 7 - norme di produzione eccezionali
Relativamente alla parte riferita alla produzione zootecnica, come già accennato per i contenuti dell’art. 4, si rimanda ad una specifica trattazione.
Per la parte riferita alle sementi, sono qui riportate le definizioni di “semente” e di “materiale di moltiplicazione vegetativo”, includendo entrambe le categorie nelle procedure di richiesta di deroga descritta in allegato 5.
L’ENSE rimane l’organo delegato a costituire la banca dati informatizzata delle sementi e dei materiali vegetativi biologici e a concedere la deroga per l’uso di quelli non biologici.
La novità più importante, che consentirà un alleggerimento burocratico degli operatori, è l’introduzione delle procedure per la concessione di autorizzazioni generali all’uso di materiale da riproduzione non biologico, allorquando sia accertata la non disponibilità di quello prodotto in conformità al Regolamento. Le modalità con cui sarà concessa la deroga generale, ad oggi non è ancora stata stabilita dal Mipaaf.
 
Articolo 8 - etichettatura
La prima cosa che segnaliamo di questo articolo, è che esso contiene alcune informazioni che purtroppo sono in contrasto con altre iniziative ministeriali già prese; ci riferiamo al numero di codice degli organismi di controllo. Il problema sorge poiché la normativa europea definisce il codice identificativo degli organismi come un codice numerico, mentre in Italia si è sempre utilizzato il codice composto da tre lettere.
Nel decreto, molto pragmaticamente, si sostiene che il codice è quello rilasciato all’atto dell’autorizzazione ministeriale e che questo codice è composto da tre lettere; in questo modo si otterrebbe il buon risultato di non costringere nessuno ad introdurre ulteriori costose modifiche alla propria organizzazione oltre quelle già adottate a partire dal 1 gennaio 2009 per il necessario adeguamento alla nuova normativa.
 
Purtroppo le cose non stanno così: il 23 ottobre del 2009, il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, ignorando il decreto già scritto ed alla firma del Ministro, ha pubblicato una circolare con la quale assegna a tutti gli Organismi di controllo dei codici numerici che devono sostituire quelli attuali.
Conseguentemente, oggi, ci sono due provvedimenti dello stesso Ministero che impongono due cose diverse e in contrasto tra loro.
Presumibilmente, per quanto riferito dai funzionari ministeriali, prevarrà la posizione del codice numerico e dunque, subito dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, saranno pubblicate anche le necessarie correzioni.
Altro aspetto della vicenda, è che l’uscita della circolare ha immediatamente generato ansia in coloro che la dovevano far rispettare perché in essa nulla si diceva circa i tempi di sua applicazione; così, alcuni organismi l’hanno imposta subito, altri hanno atteso di capire se veniva ritirata e gli operatori, nelle loro transazioni commerciali, assillati dagli organismi di controllo sulla correttezza delle dichiarazioni di conformità ricevute, non sapevano più cosa dovevano fare con i fornitori che improvvisamente scrivevano cose diverse da quelle che avrebbero dovuto.
A seguito dei conseguenti reclami e polemiche, il 22 dicembre 2009, è uscita la seconda circolare del Dipartimento in questione, con la quale si precisa che l’uso dei nuovi codici si deve intendere a partire dal 1 luglio 2010 ma nello stesso tempo si dice anche che, chi vuole, può usare il nuovo codice già da ora.
 
Proseguendo l’analisi dell’articolo, è importante dire che - salvo nuova e diversa iniziativa del suddetto Dipartimento - anche in Italia, finalmente, si etichetterà in modo semplice utilizzando solo le diciture previste dalla normativa europea; dunque non vi saranno più tutte le frasi previste dal vecchio decreto 220 del 17/03/1995, il prodotto si potrà chiamare “biologico” e non più “da agricoltura biologica”, scompare il codice prodotto, e la stringa identificativa sarà composta solo dalle lettere “IT BIO seguito dal codice dell’organismo di controllo e dal codice dell’azienda”. Le uniche frasi previste sono: “organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF” e “operatore controllato n.”.
 
Articolo 9 - sistema di controllo
In questo articolo si dicono cose molto specifiche ed importanti che riguardano vari aspetti del sistema di controllo.
 
In primo luogo si impone a tutti gli organismi di controllo di attribuire agli operatori controllati un numero di codice che, in base all’articolo 8, deve essere pubblicato sulle etichette dei prodotti biologici.
 
Poi si stabilisce che le aziende notificano l’inizio attività con metodo biologico ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, in relazione alla loro sede legale e dove svolgono la propria attività; in altre parole l’azienda che ha sede legale in una regione e sito di produzione in un’altra, deve inviare due notifiche di inizio attività. Analogamente nel caso in cui l’azienda estenda la propria attività ad un nuovo sito posto in una diversa regione, dovrà inviare una notifica di variazione alla Regione o Provincia Autonoma presso la quale ha già inviato notifica, ed una notifica di inizio attività alla Regione o Provincia Autonoma nella quale è presente il nuovo sito.
 
Molto importante è poi quanto sancito riguardo l’obbligo di assoggettamentoal sistema di controllo esteso anche alle seguenti attività: operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico, di distribuzione di prodotti biologici a marchio, e le attività svolte per conto terzi. Per queste ultime, in particolare, sono citati due possibili iter di certificazione: mediante notifica autonoma dell’azienda esecutrice o mediante notifica di variazione dell’azienda mandataria; in questo secondo caso, però, l’impegno da parte della ditta esecutrice al rispetto della normativa sul biologico, deve essere contenuto nel contratto tra le parti.
 
Una novità è poi rappresentata dal fatto che gli attuali “Certificati di conformità” dovranno obbligatoriamente cambiare nome: dal terzo mese dalla data di pubblicazione del decreto, tutti gli organismi di controllo dovranno rinominarli “Documento giustificativo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007”.
 
Infine, sono definite alcune specifiche che riguardano esclusivamente l’apicoltura.

Articolo 10 - trasmissione informazioni
Tutto l’articolo contiene indicazioni che riguardano esclusivamente gli organismi di controllo e dunque non ha qui ragione di essere presentato.
 
Articolo 11 - importazioni
Anche in questo caso si tratta di indicazioni che riguardano una specifica categoria di operatori e dunque non di interesse generale. Valga solo sapere che questo articolo e gli allegati 6 e 7, contengono la descrizione dell’iter da seguire per la domanda di autorizzazione all’importazione, e per la domanda di rinnovo della stessa, compreso la modulistica da utilizzare. Si sappia inoltre che è nelle intenzioni del MiPAAF predisporre un servizio informatico per la trasmissione di detta modulistica.
 
Articolo 12 - disposizioni transitorie e finali
Anche questo ultimo articolo, al pari del 10 e dell’11, non contiene indicazioni che comportino esigenze di adeguamento delle aziende e dunque non viene qui presentato.
 
 
 
 
 
In conclusione, si consideri che questo Decreto annulla e sostituisce le norme contenute nei DM del 4/08/2000, del 29/03/2001 e del 7/07/2005.

 


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