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08/03/2010
Chiarimenti sull'applicazione del nuovo DM n. 18354 del 27 novembre 2009 per le aziende zootecniche
Franco Schiatti
18/02/2010
Chiarimenti sulla conversione delle aziende zootecniche al metodo di produzione biologico
Franco Schiatti

 Le norme che riguardano la zootecnia biologica sono contenute nell’articolo 4 e in parte nell’articolo 7 e contegno da un lato diverse  definizioni sulle parti dei Reg, 834/07 e Reg. 889/08 in cui è richiamato specificatamente l’intervento dello Stato Membro e dall’altro disciplinano aspetti amministrativi e produttivi, fornendo maggiore chiarezza interpretativa alle prescrizioni comunitarie.

 

Il primo mutamento introdotto è la definitiva abrogazione dei precedenti Decreti di recepimento del Reg. Ce 1804/99 che, se pur in parte superati con l’entrata in vigore della nuova normativa comunitaria sul biologico, hanno mantenuto fino al 8/02/2010 la loro validità per tutte le parti non in contrasto con i Regolamenti europei sul biologico.

Ciò determina una maggior chiarezza e trasparenza della normativa vigente, anche se non certamente esaustiva per gli argomenti trattati; diversi sono, infatti, gli aspetti su cui il legislatore nazionale dovrà ancora intervenire per disciplinare il complesso sistema produttivo che caratterizza la zootecnia Italiana.

Ma vediamo nello specifico quali sono le principali disposizioni in materia.
 

Le aziende zootecniche che intendono entrare nel sistema di controllo per le produzioni biologiche, hanno due possibilità di scelta sul percorso da intraprendere per la conversione del loro bestiame.
Il primo è quello della notifica separata fra terreni e animali, in conformità alle norme generali sancite dall’art. 11 del RCE 834/07 (“...Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica....”).
 
La seconda possibilità è quella di notificare contemporaneamente l’intera attività produttiva aziendale, compresi terreni e animali, come previsto all’art. 38 punto 2 del RCE 889/08 (“....2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l’area utilizzata per l’alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione....”)
 
  
03/01/2010
DM n. 18354 del 27 novembre 2009
 
Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici
 
 
Presentazione del nuovo decreto sull’agricoltura biologica
 
Massimo Govoni e Franco Schiatti
  
03/01/2010
DM n. 18354 del 27 novembre 2009
 
Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici
 
 
I principali cambiamenti introdotti in campo zootecnico
 
Franco Schiatti e Massimo Govoni

Il 27 novembre scorso, il Ministro Zaia ha firmato il decreto ministeriale con il quale si introducono specifiche prescrizioni e si danno precisazioni interpretative, valide per l’Italia, in ordine al contenuto dei nuovi regolamenti europei sul biologico.

Il decreto è poi completato da sette allegati che trattano rispettivamente: elenco delle sostanze corroboranti e potenziatori delle difese naturali dei vegetali, iscrizione alla banca dati delle specie animali, iter di richiesta della riduzione del periodo di conversione, norme per la produzione di pollastrelle, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa, modulistica per la richiesta di autorizzazione all’importazione (prima richiesta e rinnovo).

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L’articolo 4, e parte dell’articolo 7, del Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009, definiscono le norme e le procedure da applicare nella conduzione degli allevamenti biologici.

Già dal primo gennaio 2009 molte norme più restrittive contenute nei DM di attuazione del  regolamento CE 1804/99, erano state superate con l’applicazione dell’art 34 del regolamento CE 834/07, ma dall’entrata in vigore del nuovo DM, tali decreti saranno definitivamente abrogati.

Ma cosa cambia complessivamente per gli allevatori nella gestione degli animali allevati in azienda?Vediamo, di seguito, una ricognizione sintetica dei mutamenti introdotti.

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02/01/2010
LA RELAZIONE TECNICA: IL PIANO DELLA QUALITÀ PER LE AZIENDE BIOLOGICHE
Franco Schiatti e Massimo Govoni

 
07/04/2009
 
APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI PRODOTTI COSMETICI
Anna Ciranni

Con l’emanazione del Reg. CE 834/2007 cambia il modo di concepire, redigere ed applicare il documento che sta alla base del sistema qualità delle aziende che praticano il metodo di produzione biologico.

La descrizione completa dell’unità di produzione e dell’attività svolta, oltre alla definizione delle misure adottate per garantire il rispetto del Regolamento, faceva già parte degli impegni che l’operatore biologico doveva adempiere all’atto di inserimento nel sistema di controllo; i principi contenuti in allegato III del Reg. CEE 2092/91, sono infatti ribaditi nella nuova normativa, dando continuità ad un sistema di autocontrollo che il legislatore comunitario fissa come elemento di base per tutelare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.
 
Il 24 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato il testo in prima lettura del nuovo Regolamento sui prodotti cosmetici che andrà a sostituire la Direttiva76/768/CEE.
Il nuovo provvedimento (direttamente applicabile nei singoli paesi) intende semplificare l’attuale normativa comunitaria sui cosmetici con lo scopo, oltre a quello di integrare e aggiornare la norma, di sostituire l’attuale testo della direttiva in un testo unico tenendo in considerazione le trasposizioni attuate ad oggi dalle legislazioni nazionali, al fine di avere regole uguali in tutto il territorio comunitario.
 
11/03/2009
IL SISTEMA SANZIONATORIO NELLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA ED AGROALIMENTARE CON METODO BIOLOGICO
Massimo Govoni e Franco Schiatti
15/03/2009
NUOVE DIRETTIVE CE PER LA COSMESI
Anna Ciranni
In conseguenza dell’entrata in vigore del reg. CE 834/07 in questi mesi, la 9° Commissione permanente del Senato, sta esaminando il testo di un disegno di legge fondamentale per il settore: gli ex disegni di legge n. 1115 e n. 1035, congiunti in un nuovo testo unico che sostituirà il vecchio D.L. n. 220 che insieme ad una lunga serie di altri decreti e circolari ministeriali prodotti negli ultimi dieci anni, decadranno definitivamente.

Con questo nuovo testo, come ha sostenuto in Commissione la relatrice Allegrini (Pdl), si vuole “fornire una disciplina organica e dettagliata dell’agricoltura biologica [...]” e, infatti, il corpo normativo è particolarmente articolato e il dettaglio non manca, anzi, dalla lettura del disegno di legge emerge una volontà di descrivere, e dunque regolamentare, il settore del biologico fin nei suoi minimi dettagli, compiendo così un’operazione particolarmente pericolosa sia perché vi si descrive un modello teorico del sistema biologico - l’ideale che non c’è - sia perché, di conseguenza, si fissano obblighi così dettagliati da creare un sistema molto rigido e poco adatto alla realtà operativa
.
 
Esemplificativo, in tal senso, è il TITOLO IX sulle sanzioni. Solo un accenno al Capo 1 che tratta delle SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO, per dire che è avvilente constatare come il legislatore abbia sentito il bisogno di introdurre sanzioni amministrative a carico degli enti di controllo, denunciando implicitamente l’inadeguatezza del sistema di controllo in essere da parte delle autorità pubbliche; infatti, poiché sono le regioni, per delega del ministero, che controllano il lavoro degli enti di certificazione, rilevando non conformità e applicando le relative sanzioni, fino al ritiro dell’autorizzazione ministeriale, se ne deve dedurre che il loro lavoro non è servito a garantire il consumatore. Poiché però, tale assunto è palesemente falso, poiché non è affatto vero che il sistema di controllo pubblico sia inadeguato, né tanto meno lo è l’operato degli organismi di controllo, non si capisce su quali basi poggi tale decisione.
 
DIRETTIVA 2009/6/CE DELLA COMMISSIONE DEL 4 FEBBRAIO 2009
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 febbraio 2009, è stata pubblicata la Direttiva della Commissione 2009/6/CE del 4 febbraio 2009 che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE in tema di prodotti cosmetici.
La direttiva introduce in allegato II, le sostanze:

1370.Diethylene glycol (DEG), per il livello delle tracce si veda l'allegato III
N. CAS 111-46-6
N. CE 203-872-2

1371. Phytonadione [INCI], Phytomenadione [INN] – (Vitamina K)
N. CAS 84-80-0/81818-54-4;
N. CE 201-564-2»

e introduce in allegato III, parte prima, regolamentandone quindi l’utilizzo delle sostanze:
•    toluene (CMR categoria 3)
•    dietilen glicole monobutiletere(DEGB)
•    etilen glicole monobutiletere (EGBE).

La direttiva entra in vigore il 25 febbraio 2009 e deve essere adottata e pubblicata dagli Stati membri entro il 5 agosto 2009.
Le disposizioni fissate dalla direttiva devono essere applicate a decorrere dal 5 novembre 2009, escluso per il toluene per il quale è prevista l’applicazione delle nuove norme a decorrere dal 5 febbraio 2010.

DIRETTIVA 2008/123/CE DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2008
 
11/02/2009
L’ETICHETTATURA AI SENSI DEL REG. CE 834/2007 E DEL REG. CE 889/2008 E IL NUOVO LOGO SUL BIOLOGICO UE
Massimo Govoni
10/02/2009
ZOOTECNIA BIOLOGICA:
UNA NUOVA NORMATIVA ALL’INSEGNA DELLA CONTINUITÀ?
Franco Schiatti
L’argomento è trattato sia nel reg. CE 834/2007, al TITOLO IV, con gli articoli 23, 24, 25 e 26, sia nel reg. CE 889/2008 al TITOLO III – CAPO 1, 2 e 3.
Del primo, particolarmente interessante è il contenuto dei primi tre articoli, poiché sono quelli che contengono le informazioni utili agli operatori, e perché in questi troviamo le novità di forte impatto per le aziende. Nel secondo, si trovano alcune precisazioni, e l’indicazione di deroghe al 1° Luglio 2010, per l’applicazione di alcune prescrizioni.
Infine, un altro regolamento, il reg. CE 967/2008, prevede, per alcune importanti novità contenute nel reg. CE 834/2007, tempi di adeguamento posticipati al 1° Luglio 2010.
 
E’ ormai imminente l’entrata in vigore dei Regolamenti CE  834/07 e 889/08 che si inseriscono nel solco dell’ormai consolidata normativa biologica.
Le produzioni zootecniche possono, infatti, continuare il loro percorso verso la ricerca di una maggiore conquista del mercato, senza subire stravolgimenti e ostacoli portati dalle nuove prescrizioni comunitarie.
Questi regolamenti, pur nel loro articolato intreccio normativo,  aggiungono chiarezza a molti aspetti  di dubbia interpretazione che caratterizzavano invece il vecchio regolamento 1804/99 che inserì le produzioni zootecniche in biologico a partire dall’anno 2000.
Ci troviamo cioè di fronte a regole più definite ed anche più chiare, frutto dell’esperienza nell’applicazione di un rigido sistema biologico europeo in una varietà di mondi produttivi così diversa per specie, razza, indirizzo produttivo, tecniche di allevamento, regioni climatiche di tutta Europa. Un vero caleidoscopio zootecnico difficilmente governabile con un Regolamento onnicomprensivo.
 
 10/02/2009
NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA SUL BIOLOGICO
COSA CAMBIA PER I PRODUTTORI DI ALIMENTI BIOLOGICI
Massimo Govoni
 
In apertura di regolamento (TITOLO 1 - art. 1) il legislatore articola maggiormente l’oggetto e il campo d’applicazione, introducendo una premessa nella quale definisce il regolamento come lo strumento in grado di fornire la base per lo sviluppo sostenibile delle produzioni biologiche, assicurare l’efficace funzionamento del mercato interno, garantire concorrenza leale, e assicurare la fiducia  dei consumatori, tutelandone gli interessi.
Si ribadisce che le norme in esso contenute concernono tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, nonché l’uso delle indicazioni riferite al metodo di produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità e, di seguito, specifica che il campo d’applicazione è esteso a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti biologici, restando peraltro confermata l’esenzione per le operazioni di ristorazione collettiva.
 
 

 





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